ORARIO

Affrontiamo oggi la complessa problematica della sistemazione dell’orario settimanale di servizio per i docenti, un vero rompicapo per chi ha l’onere di organizzarlo su più sedi e per docenti in servizio su più scuole, spesso oggetto di malcontento tra i docenti, che non vedono corrisposti i propri desiderata.

L’orario di servizio settimanale

E’ regolato dall’art. 28 del CCNL

“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in

  • 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
  • 22 ore settimanali nella scuola elementare
  • 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, ORARIO DEFINITIVO 2021/2022

distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”

La distribuzione dell’orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi (vedi Guida alla normativa sul giorno libero )

Va anche detto che l’ora di ricevimento, anche se antimeridiana, non può essere ritenuta un obbligo per i docenti (vedi Ricevimento genitori: anche se antimeridiana e deliberata, l’ora di ricevimento non è ritenuta un obbligo per i docenti )

Chi decide la distribuzione settimanale dell’orario di servizio

L’art. 6 comma 2 lettera m del CCNL afferma

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

“criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”

Tale contrattazione integrativa è stata recentemente messa in discussione dalla sentenza n. 5163/2013 della Corte di Appello di Napoli (sez. Lavoro), che ha stabilito che le materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

L’orario di servizio può non essere fisso per tutto l’anno scolastico

Questo particolare non ci stancheremo di ripeterlo. L’orario di servizio dei docenti può essere riarticolo in relazione a particolari esigenze, dettate da motivazioni contingenti.

Questo non vuol dire che debba essere possibile modificare l’orario per l’assunzione di un supplente per una sostituzione temporanea, ma certamente è da prendere in considerazione il ripensamento dell’orario ancora provvisorio qualora si tratti di permettere ad un docente a tempo determinato il completamento di orario, come specificato dalla sentenza del Tribunale di Rimini “L’orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio”